Requisiti e modalità

Per poter essere ammessi al corso di studi in Dietistica è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Le modalità di ammissione al Corso di Studi in Dietistica vengono disciplinate annualmente tramite Decreto Ministeriale. Nel dettaglio:

1) L'accesso al corso di studi in Dietistica è a numero programmato a livello nazionale, basato sui fabbisogni stimati a livello locale e nazionale. Ai sensi della Legge 264/1999 si svolge mediante prova di ammissione scritta (test) a risposta multipla. I tempi ed i modi del test di ingresso saranno segnalati annualmente sul sito di Ateneo all'indirizzo www.units.it

2) I termini per l'immatricolazione e l'iscrizione sono determinati dal Calendario didattico di Ateneo. L'Ateneo pubblica sul sito web Units sia le scadenze che le modalità. 

3) Gli studenti verranno iscritti in base alla graduatoria fino al completamento dei posti disponibili. 

4) Nel caso vengano presentate richieste da parte di studenti con maturità di durata quadriennale, il superamento della prova d'ammissione con un risultato superiore agli standard minimi previsti comporta l'assolvimento di eventuali obblighi formativi legati alla durata della maturità. 

5) La verifica della preparazione iniziale (VPI) è obbligatoria per tutti gli immatricolati al 1° anno di corso ed è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze preliminari. La VPI viene verificata attraverso la prova di ammissione. Le discipline oggetto di VPI sono quelle indicate dalla normativa nazionale riferita all'anno di ammissione. Ai sensi delle medesime disposizioni, gli studenti che abbiano superato la prova di ammissione ma che sulla base del punteggio riportato non raggiungano il livello minimo di preparazione iniziale relativamente alle discipline indicate saranno immatricolati con gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da soddisfare nel primo anno di corso secondo le modalità indicate nel regolamento del CdL. In particolare, tale obbligo aggiuntivo sarà definito sulla base di una statistica effettuata con i risultati conseguiti nella prova parziale dai candidati che risulteranno vincitori nella formulazione della prima graduatoria. Il criterio che definisce tale carenza è rappresentato da un punteggio uguale o inferiore al 25% del punteggio massimo nelle prove parziali delle materie individuate per la VPI: tutti coloro che avranno conseguito in tali discipline un punteggio uguale o inferiore al minimo stabilito, saranno immatricolati con obbligo formativo aggiuntivo. Tale valore sarà preso come riferimento anche per calcolare l'eventuale OFA dei potenziali candidati ripescati nelle fasi successive alla prima graduatoria. Gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) dovranno essere assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una eventuale prefissata votazione minima. Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno di corso, anche attraverso l'attivazione di piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità del docente e/o la frequenza di specifici corsi di recupero anche di tipo telematico a discrezione del CdL. Previo adempimento dei piani di recupero personalizzati individuati dal docente responsabile, gli OFA si considerano assolti tramite il superamento dell'esame di profitto dell'Insegnamento contenente il modulo oggetto di valutazione. La mancata attestazione del recupero degli OFA non consente allo studente l'iscrizione regolare ad anni successivi al primo, pertanto chi non avrà assolto il proprio obbligo sarà iscritto in qualità di fuori corso nell'anno accademico successivo.